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FORUM OT/Attualità

 Mediazione Civile

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16/06/2011 11:33:46
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TheSender (dal 19/05/09)
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Ciao a tutti,
come accennato in un altro thread apro questa discussione per informare chi non ne fosse a conoscenza dell`entrata in vigore della Mediazione Civile, un`innovazione che forse potrà tornare utile a molti nel corso della propria vita, per diversi motivi e a patto che in futuro non ne venga stravolto il funzionamento (oggetto di animosità da parte degli avvocati, in questo momento).

A tutti sarà capitato di dire o pensare, rivolgendosi a una persona o a un`impresa, ADESSO GLI FACCIO CAUSA. Sappiamo bene che per motivi legati alla fumosità della giustizia civile nella percezione comune e per oggettivi ostacoli dovuti ai tempi (lunghi) e ai costi (alti e incerti) della causa civile, tali pensieri bellicosi sono stati spesso sopiti.
Risultato molte volte opportuno, sia perché non sempre la ragione è dalla nostra parte (non del tutto, a volte), sia perché è meglio affidarsi al buon senso e alle soluzioni più semplici, come la pacifica comunicazione, piuttosto che ai tribunali.
E` però vero che nei casi in cui non si riesce a ottenere ragione e dove non è il caso di lasciar correre, è bene avvalersi di quel che ci viene messo a disposizione dalla legge e sembra che questa volta si sia riusciti a creare qualcosa di realmente efficace.

La mia è solo una descrizione breve e di carattere generale.

Da un paio di mesi ci si deve obbligatoriamente rivolgere a un mediatore nominato da un organismo (pubblico o privato) che si occuperà di qualsiasi controversia civile con l`esclusione, per ora, delle liti condominiali e degli incidenti stradali.
Il mediatore convoca la controparte e fissa l`incontro entro 15 giorni, incontro durante il quale egli raccoglie le informazioni e le richieste delle parti in causa per poi rimandare a consultazioni separate che portano a un`ultima riunione in cui proporrà una conciliazione.
Se la soluzione viene accettata essa viene depositata ed equivale di fatto alla sentenza di un giudice.
Il tempo MASSIMO di questa procedura è di 4 mesi.
Se invece la soluzione non trova il consenso delle parti si può procedere tradizionalmente verso il tribunale ma con la consapevolezza che in molti casi, se la soluzione del giudice è simile a quella del mediatore, chi si è opposto alla conclusione del mediatore dovrà poi pagare le spese della mancata conciliazione.

Nei due mesi trascorsi dall`introduzione della Mediazione Civile più di 5000 sono state le procedure avviate in Italia.
Con un esito non clamoroso perché nel 76% dei casi la controparte non si è presentata alla mediazione ma quest`ultimo è un dato che probabilmente si modificherà nel tempo e comunque quando l`assenza è ingiustificata questo fatto costituisce poi uno svantaggio in tribunale.

Va sottolineato che detta procedura è in questo momento ampiamente osteggiata dagli avvocati che stanno cercando di eliminare l`obbligatorietà della stessa e di ottenere l`obbligatorietà dell`assistenza da parte di un legale.
Perché questi sono i nodi che la rendono rivoluzionaria per il nostro ordinamento giudiziario: è una soluzione obbligatoria e non c`è bisogno, per ora, dell`avvocato.
Quindi tempi brevi e costi minimi che dipendono dal valore della mediazione: fino a 1000 euro il costo è di 43 euro + IVA per parte; il doppio fino a 5000 euro; poi vi sono scaglioni superiori.

Penso che, per chi frequenta questo sito come acquirente o venditore, potrebbe un giorno tornare utile questa descrizione e soprattutto sarà utile nei possibili contenziosi d`altro genere: assicurazioni, servizi, garanzie, interventi medici...

Come già scritto la mia è stata solo una descrizione per sommi capi, non mi occupo di queste cose ma considero una utile e doveroso essere informati dei propri diritti e opportunità.

Saluti.
16/06/2011 14:17:20
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xdenzo (dal 13/04/04)
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importante sottolineare inoltre che in caso di buon esito della mediazione l`importo pagato è restituito come credito di imposta
in caso invece di insuccesso e quindi di successiva causa il giudice terrà conto del comportamento delle parti tenuto in mediazione non senza conseguenze
In caso ad esempio di una proposta rifiutata da parte di una delle parti (scusate il gioco di parole) il giudice può decidere di addebbitare a quest`ultima le spese processuali anche in caso di esito a suo favore.

Xdenzo
Mediatore Professionista
16/06/2011 14:38:52
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J.R. (dal 05/01/09)
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scusate ma questo discorso è valido anche per le cause civili di separazione e divorzio?
16/06/2011 15:47:22
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xdenzo (dal 13/04/04)
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certo specie se dentro ci metti qlc danno

cmq se hai bisogno di informazioni chiedi pure
16/06/2011 16:09:17
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TheSender (dal 19/05/09)
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@xdenzo:
grazie dell`informazione, non sapevo ci fosse la possibilità del credito d`imposta né tantomeno dell`addebito in caso di rifiuto anche alla parte "vittoriosa". Se lo sai puoi specificare in quali casi questo discorso dell`addebito delle spese legali non vale? Nell`articolo dove mi sono informato c`era un vago "solo in alcuni casi".

Visto che sei un mediatore professionista potresti proporti come il punto di riferimento (a pagamento, appunto) per le possibili cause nate su questo sito
16/06/2011 16:28:11
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xdenzo (dal 13/04/04)
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E` il giudice a deciderlo valutando soprattutto il caso in cui la proposta avanzata dal mediatore sia stata rifiutata pur coincidendo con il risultato del giudizio

Inoltre comportamenti scorretti come il non partecipare o simili possono essere altrettanto considerati dal giudice

circa la possibilità di propormi come riferimento non c`è problema sono a disposizione ma non è corretto "pubblicizzarsi".
Inoltre come mediatore posso sia essere scelto dall`ente dove sono iscritto sia come consulente di parte
16/06/2011 16:34:43
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TheSender (dal 19/05/09)
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Ah, da come avevo letto pensavo ci fossero dei casi particolari di esclusione.

E` vero, non è bello (non so se vi siano anche questioni deontologiche) pubblicizzarsi ma a giudicare dai problemi che si leggono ogni tanto sul forum assistenza speriamo che molti leggano questo thread e si ricordino in futuro del tuo nome.

16/06/2011 16:38:20
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xdenzo (dal 13/04/04)
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una cosa importante da ricordare è che la mediazione ha luogo lì dove si è avuto la prima richiesta in ordine temporale
Per fare un esempio, se io e te abbiamo un contenzioso ed io sono il primo a depositare la domanda di mediazione questa si svolgerà dove ho scelto di presentarla anche se io abito a Napoli e tu ad esempio a Milano

Se i mediatori concordano posso riportare qui un mio articolo scritto per un sito per commercialisti
16/06/2011 16:44:25
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TheSender (dal 19/05/09)
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Interessante. Non può avvenire a distanza e con metodi di comunicazione certificata neppure con l`accordo delle parti?
16/06/2011 16:46:58
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xdenzo (dal 13/04/04)
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puoi mandare un tuo rappresentante anche se per "chiudere" l`accordo occorre la tua firma
il rappresentante può o sostituirti o assisterti
ad esempio puoi mandare un tuo avvocato che però dovrà essere in grado di distinguere una mediazione da una causa oppure un mediatore oppure una persona di tua fiducia

se mi danno l`ok pubblico il mio articolo qui
16/06/2011 16:52:20
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TheSender (dal 19/05/09)
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Capisco. E` un ostacolo importante, per mediazioni di basso valore, per la controparte.
Speriamo che un moderatore legga il thread e approvi consenta la pubblicazione del tuo articolo.
16/06/2011 18:55:56
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BaronKarza (dal 03/01/05)
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Da un paio di mesi ci si deve obbligatoriamente rivolgere a un mediatore nominato da un organismo (pubblico o privato) che si occuperà di qualsiasi controversia civile con l`esclusione, per ora, delle liti condominiali e degli incidenti stradali.



aggoingo, a questo proposito che chi ha, appunto, liti condominiali (per sinistri) o altri danni causati da terzi esistono delle societa` di "recupero sinistri" che non chiedono soldi alal parte lesa e mungonoa dovere chi ah causato l`incidente (o l`assicurazione che ne prende parte)... sono utilissimi, gratis e lo fanno in via stragiudiziale!!!

BK
16/06/2011 18:57:00
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BaronKarza (dal 03/01/05)
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aggoingo volevo dire aggiungo

BK
16/06/2011 19:04:28
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TheSender (dal 19/05/09)
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BaronKarza ha scritto in fretta con qualche errore ma per maggior chiarezza si può riesporre il rimedio da lui citato avvalendosi delle emoticons sottostanti:
16/06/2011 19:06:13
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TheSender (dal 19/05/09)
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Da leggere in sequenza cronologica degli avvenimenti
16/06/2011 19:10:59
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ConteDDracula (dal 23/01/04)
MODERATORE

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ha scritto mediatori ma intendeva moderatori
per me e`ok, vedi gli altri
ma se e`un qualcosa che puo`dare luogo a voti, mettilo in recensioni OT
16/06/2011 19:18:07
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J.R. (dal 05/01/09)
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ok
quindi fatemi capire: io che ho in corso una separazione giudiziale da parecchi anni, quando sarà il momento di andare al divorzio (che sarà un altro processo) dovrò per forza passare dalla mediazione???
secondo me è di una inutilità totale e serve solo a far allungare ancora di più i tempi (ovviamente parlo del mio caso): già il fatto che la separazione si stia svolgendo da parecchi anni in giudiziale fa capire che non c`è possibilità alcuna di trovare un accordo (anzi...) che senso avrebbe, quando si farà il processo per il divorzio, dover per forza passare da una mediazione che sarà totalmente inutile???
16/06/2011 23:48:20
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xdenzo (dal 13/04/04)
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altra precisazione
la mediazione è legge già da tempo ma è l`obbligatorietà per alcune materie che è entrata in vigore da poco
il tuo caso J.R. non rientra tra quelli obbligatori quindi non è previsto specie se sei in causa da tempo

inoltre gli avvocati hanno l`obbligo di informare i propri clienti della possibillità (non obbligo quindi) di poter agire tramite mediazione
se non lo fanno il loro mandato è nulla
solitamente qnd vi fanno firmare il mandato c`è una postialla apposita

Conte non credo sia da votare

ora lo riporto così come l`ho fatto
16/06/2011 23:52:49
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xdenzo (dal 13/04/04)
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L’approvazione del decreto milleproroghe ha definitivamente spianato la strada per l’obbligatorietà per le procedure di mediazione civile e commerciale.

A nulla è infatti servito il ricorso presentato al Tar del Lazio dall’OUA (organismo unitario dell’avvocatura) in merito al decreto ministeriale 180/2010, in cui sono fissati i requisiti per l’iscrizione e la tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori, di cui si chiedeva l’annullamento.

Dal 20 marzo 2011 quindi il tentativo di conciliazione è diventato condizione essenziale di procedibilità per le seguenti materie:

Diritti reali;

Divisione;

Successioni ereditarie;

Patti di famiglia;

Locazione;

Comodato;

Affitto di aziende;

Risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;

Contratti assicurativi, bancari e finanziari;

Per poter andare in giudizio occorrerà aver preventivamente tentato di raggiungere un accordo in fase di conciliazione presso uno degli organismi accreditati.

La riforma prevedeva l’obbligatorietà anche per le controversie in materia condominiale e per il risarcimento danni per la circolazione dei veicoli e dei natanti ma unicamente per queste materie il decreto milleproroghe ha sancito il rinvio al 20 marzo 2012.

I cittadini e i professionisti italiani, unitamente alle società, si confronteranno con il nuovo sistema di mediazione in materia civile e commerciale valutando in prima persona le opportunità ma anche le incognite che esso presenta.

Se è infatti vero che la mediazione è di fatto già operativa dal 20 marzo 2010 ma solo in via facoltativa ( in cui sono le parti a scegliere la strada della conciliazione) o in via delegata (qual’ora sia il giudice a suggerirla) è altrettanto vero che pochi sono i cittadini, ma anche gli stessi professionisti, ad esserne informati.

È nostra intenzione fornire delle informazioni utili a comprendere il funzionamento e la natura della procedura di conciliazione, cercando inoltre di evidenziare interessanti spunti di riflessione di tipo operativo e normativo.

Principi ispiratori:

Il legislatore ha avuto come obiettivo gli interessi delle parti dando alla loro volontà la centralità in tutta la procedura di conciliazione. Se è vero che la mediazione è di fatto obbligatoria è altrettanto vero che si tratti di un tentativo e nulla può imporre alle parti di raggiungere un accordo.

Altri obiettivi al centro delle riforma sono sicuramente la riduzione dei costi della giustizia agendo sia sull’economicità che sulla tempestività del procedimento.


Riferimenti normativi e legislativi

Testo di riferimento per la disciplina della materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Il Decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 69/2009. Ad esso fa seguito l’informativa ex art. 4 decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28.

Decreto ministeriale 180 del 18 ottobre 2010 detta “i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi”.

Altri riferimenti degni di nota sono:

Codice Europeo di Condotta per Mediatori;

Libro Verde – Commissione delle Comunità Europee COM (2002) 196; relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale

16/06/2011 23:55:20
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xdenzo (dal 13/04/04)
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parte 2

Definizioni (art. 1 dlg28 del 4 marzo 2010)

Mediazione : “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Non è quindi da confondersi con l’istituto del negoziato in cui la presenza di un terzo imparziale è assente

Mediatore: “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”;

Conciliazione: “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

Organismo: “l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”;

Registro: “il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia”


Procedura di Mediazione e ruolo del mediatore

Occorre precisare che nell’ambito della mediazione il termine “procedura” è da intendersi in senso atecnico e privo di valore giuridico.

Per attivare un tentativo di mediazione è sufficiente recarsi presso un qualsiasi ente di mediazione accreditato e depositare un’apposita istanza in cui indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragione della pretesa.

In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge presso l’organismo al quale è stata presentata la prima domanda in ordine alla ricezione della comunicazione.

In seguito al deposito dell’istanza l’organismo di mediazione nomina il mediatore e fissa il primo incontro non oltre i successivi 15 giorni. Le parti citate nell’istanza sono invitate a partecipare alle sedute di mediazione che si intende avviata anche nel caso in cui una o più delle parti coinvolte non si presenti.

L’intero processo di mediazione non può durare oltre i quattro mesi a partire dalla data di deposito della domanda (art. 6, D.lgs. 28/2010)


Il mediatore è nominato tra i soggetti iscritti presso l’ente in cui si è depositata l’istanza di mediazione; ciascun mediatore può presentare richiesta di iscrizione al massimo presso cinque organismi di mediazione su tutto il territorio nazionale.

Il mediatore conduce la procedura di conciliazione tramite incontri congiunti con le parti o in riunioni separate; egli è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Qualora la controversia richieda specifiche competenze al mediatore può essere associato uno o più mediatori ausiliari

La sua attività può essere sintetizzata nel tentativo di avvicinare le parti alla chiusura di un accordo soddisfacente per entrambe. Nel corso del procedimento il mediatore può presentare proposte di conciliazione alle parti ma se entrambe “le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento” (D.lgs. 28 del 4 marzo 2010, art. 11 c. 1) egli è obbligato a formularla.

La proposta è comunicata per iscritto alle parti le quali devono dare risposta per iscritto entro sette giorni trascorsi i quali, in mancanza di risposta, la proposta si intende rifiutata.

In caso si raggiunga un accordo, in via amichevole o aderendo alla proposta del mediatore, il mediatore redige un verbale di accordo sottoscritto da ciascuna delle parti.

Se il tentativo di conciliazione fallisce il mediatore indica nel verbale la proposta presentata dandone atto della mancata accettazione della stessa.

Il contenuto del verbale di accordo non può essere contrario all’ordine pubblico o a norme imperative e deve riportare i seguenti elementi:

Parti;

Premesse (la lite, la avvenuta conciliazione);

Dispositivo;

Clausola di riservatezza del contenuto;

Dichiarazione di potere a conciliare;

Clausola di esclusione del terzo come teste;

Clausola conciliativa e/o arbitrale;

Data e sottoscrizione;

16/06/2011 23:55:40
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xdenzo (dal 13/04/04)
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parte 3




Costi e risvolti fiscali

Avviare un tentativo di conciliazione prevede un costo di € 40, 00 più IVA, a valere sull’indennità complessiva, da versare al momento del deposito dell’istanza di mediazione e al momento della loro adesione dalle altre parti chiamate.

Sulla base del valore del contenzioso riportato nell’istanza ciascuna delle parti dovrà versare inoltre un importo secondo gli scaglioni indicati nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 180 – 2010:

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Il valore dell’indennità è oggetto di importanti agevolazioni fiscali indicate all’art. 20 del D.lgs. 28 -2010 comma 1: “Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà“.

Il comma 4 del medesimo articolo ci ricorda che tale credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte sui redditi non dando luogo a nessun diritto di rimborso.

Le agevolazioni fiscali proseguono con l’esenzione dell’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di mediazione; il verbale è inoltre esente dall’imposta di registro entro un limite di € 50.000 (art. 17 cc. 2 e 3 D.lgs. 28 – 2010).




Differenze con aspetti giuridici.

La mediazione non ci si occupa di accertare la “verità” analizzando i “diritti” delle parti stabilendo quindi la linea tra giusto e sbagliato, torto e ragione. Qualsiasi procedura di un giudizio civile, così come un arbitrato, presentano un’autorità che gestisce il conflitto definendo una decisione che di fatto impone ad una delle parti. La mediazione mira a creare una base di soddisfazione per ciascuna delle parti coinvolte provando, dove è possibile, a far emergere o ad ampliare i loro bisogni. Per questo motivo un buon mediatore è anche un ottimo negoziatore.

Tuttavia molteplici sono gli aspetti che legano la procedura di mediazione all’attività giudiziale a partire dall’obbligo per gli avvocati di informare per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico, gli assistiti della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione e delle sue agevolazioni fiscali.

Il principale effetto giuridico è forse quello previsto dall’art. 13 del dlg 28 – 2010 che in merito alle spese di lite determina che queste siano imputate a carico della parte vincitrice quando la stessa abbia rifiutato una proposta di mediazione che corrisponda interamente al contenuto del provvedimento che definisce il giudizio. In tal caso la parte vincitrice è altresì condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Dall’analisi del dlg 28 – 2010 si apprende che il verbale di accordo non può essere contrario all’ordine pubblico e alle norme imperative e costituisce titolo esecutivo se omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo.

L’art. 8 conferisce inoltre al giudice di desumere argomenti di prova nel giudizio dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.


Conclusioni

Il ricorso alla mediazione rappresenta sicuramente una novità per il nostro ordinamento non solo di tipo procedurale ma anche culturale. La ricerca di un accordo in un paese come il nostro si scontra inevitabilmente con una cultura dominante volta al contenzioso e alla lite. Il passaggio quindi non sarà immediato e soprattutto non semplice e in un ‘ottica di incentivazione va inteso l’obbligatorietà posta dal legislatore. Un’obbligatorietà forse non necessaria ma voluta per incentivare e forse velocizzare l’uso della mediazione da parte dei cittadini ma anche per i professionisti interessati.

Per tutti la difficoltà maggiore sarà infatti il passaggio da una logica legata ai principi legislativi nell’individuare le ragioni delle parti da far prevalere ad una logica volta alla ricerca non della verità ma della soddisfazione delle parti
22/06/2011 16:29:12
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Pufendorf (dal 28/01/10)
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..purtroppo gli avvocati stanno tentando di far cadere la riforma. il mio ordine ha proclamato uno sciopero anche questa settimana, al quale non aderirò. Si vorrebbe che la mediazione non fosse obbligatoria per le cause superiori a 5000 euro e che ci sia la presenza obbligatoria dell`avvocato. Il che equivale ad affossare la riforma. Purtroppo il Governo che come al solito dimostra di non essere capace di portare una decisione in fondo per paura di scontentare qualcuno, sembrerebbe orientato su questa strada. Che idiozia.

Ottimo xdenzo. Un appunto, se non si avverte il cliente il mandato non è nullo ma annullabile. C`è differenza.
Gli avvocati devono SEMPRE informare ma la mediazione è obbligatoria solo per alcune materie, come spiegato sopra. La procura deve riportare la menzione dell`informativa e l`informativa DEVE essere allegata in originale all`atto depositato in Cancelleria.
24/06/2011 00:11:40
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xdenzo (dal 13/04/04)
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giusto pufendorf

era il concetto che volevo esprimere, un errore purtroppo o per fortuna a volte capita
16/07/2011 12:15:33
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J.R. (dal 05/01/09)
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scusatemi se riporto a galla questo post ma mi scocciava aprirne uno appositamente per la domanda che sto per farvi
nell`eventualità la risposta fosse positiva allora provvederò ad aprirne uno apposito

c`è qualcuno di voi che si occupa o quantomeno si intende di diritto del lavoro?
mi pareva sul vecchio G.V. di ricordare qualcuno che ne masticava ma purtroppo non ricordo chi...
16/07/2011 12:36:27
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TheSender (dal 19/05/09)
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Io ne capisco ma non mi aggiorno da molto. Prova a porre la questione qui, se servirà un`opinione approfondita ti consiglierò di aprire un thread specifico.


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